Cassazione Penale si pronuncia su DVR carente e responsabilità dell’RSPP o del datore di lavoro
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un infortunio mortale ai danni di un operaioLa Corte di Cassazione ha affermato che l’RSPP, pur in assenza di una legge che preveda sanzioni penali a suo carico, può essere ritenuto responsabile, singolarmente o in concorso col datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, se quest’ultimo è oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbe dovuto essere segnalata nel DVR, in quanto, se questa fosse stata segnalata, il datore di lavoro avrebbe potuto adottare iniziative idonee a neutralizzarla.

La sentenza di condanna a carico dell’RSPP, del datore di lavoro e dell’amministratore delegato di un’azienda con sede a Chivasso era già stata emessa dalla Corte di Appello di Torino nel 2016 ed è stata confermata dalla Cassazione Penale nel 2018.
La sentenza ha fatto seguito all’infortunio mortale di un dipendente dell’azienda, occorso mentre quest’ultimo lavorava all’impianto di betonaggio. Intervenuto sul luogo dell’incidente, lo Spresal aveva accertato numerose violazioni della normativa antinfortunistica, quali DPI inadeguati e assenza di un sistema di sicurezza che avrebbe dovuto arrestare i macchinari in caso di apertura della vasca.
L’assenza di tale sistema ha fatto sì che, nonostante la vasca fosse aperta, un operatore abbia potuto azionare i macchinari, ignorando che all’interno degli stessi vi fosse un collega, impegnato in operazioni di pulizia e lubrificazione.
Carenza ancora più importante è stata giudicata dalla Cassazione quella riguardante la lacunosità del DVR in proposito; il documento non contemplava l’operazione di ingrassaggio delle pale, per cui non specificava nulla riguardo alle modalità operative atte a svolgere tale compito in sicurezza.